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Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

L'Assemblea nazionale è composta da 90 membri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e a scrutinio segreto dai cittadini della Slovenia. Sono rappresentanti del popolo.

L'Assemblea nazionale è composta da 90 membri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e a scrutinio segreto dai cittadini della Slovenia. Sono rappresentanti del popolo. eletti per un mandato di quattro anni, a meno che naturalmente non ci siano elezioni anticipate o straordinarie. Nell’esercizio delle proprie funzioni non sono vincolati da alcuna direttiva.
All’Assemblea nazionale si elegge sempre un membro delle comunità nazionali italiana e ungherese. I membri, tranne quelli delle comunità nazionali italiana e ungherese, sono eletti secondo il principio della rappresentanza proporzionale (sistema proporzionale) con una soglia di sbarramento al quattro per cento per l’ingresso nell’Assemblea nazionale, in cui gli elettori hanno un’influenza determinante sulla ripartizione dei mandati tra i candidati. Il sistema elettorale è disciplinato dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.

L’Assemblea nazionale è la massima istituzione rappresentativa e legislativa che, oltre alla funzione legislativa di base, svolge anche la funzione di autorità elettorale e di vigilanza. L’Assemblea nazionale:

  1. approva (funzione legislativa):
    • la costituzione o i suoi emendamenti,
    • le leggi,
    • altri atti generali,
    • il regolamento,
    • i testi consolidati delle leggi e le interpretazioni autentiche delle leggi,
    • il bilancio dello Stato, il bilancio suppletivo e consuntivo,
    • ratifica i trattati internazionali e
    • indice i referendum;
       
  2. nomina e revoca (funzione elettorale):
    • il Primo Ministro e i ministri,
    • il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea nazionale,
    • i giudici della Corte costituzionale e altri giudici,
    • il Governatore della Banca centrale,
    • i membri della Corte dei conti,
    • il tutore dei diritti civili, ecc.;
       
  3. nell’ambito della funziona di vigilanza:
    • ordina l’inchiesta parlamentare,
    • decide sulla fiducia o sfiducia al governo,
    • decide sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri davanti alla Corte costituzionale.

 

L’Assemblea nazionale decide anche sulla dichiarazione dello stato di guerra e dello stato di emergenza nonché sull’uso delle forze armate. Conferma i mandati dei parlamentari, decide sulla loro immunità e sull’immunità dei giudici della Corte costituzionale e dei giudici. L’Assemblea nazionale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si riferiscono al periodo delle sessioni regolari, vale a dire dal 10 gennaio al 15 giugno, se si tratta di sessione primaverile, e dal 1 settembre al 20 dicembre, se si tratta di sessione autunnale.

Gli elettori, tramite voto, concedono ai membri del Parlamento il mandato di decidere a loro nome sulle questioni più importanti che emergono nella società.

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